Fattura elettronica B2B, cosa sapere per prepararsi all’obbligo del 2019

 

Oggi tutti, commercialisti e piccole/micro imprese, sono concentrati sull’avvio dell’obbligo di fare fattura elettronica tra privati che sarà realizzato in due fasi distinte:

La prima con inizio il 1° luglio 2018 limitatamente alle operazioni relative alle cessioni di benzina, o gasolio per motori, e per le prestazioni di subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici;

La seconda fase con partenza il 1°gennaio 2019 e con l’avvio dell’obbligo allargato a tutte le operazioni tra soggetti privati, comunemente noto come B2B.

 

Tale obbligo partirà con le modalità di funzionamento che dovrebbero essere uguali a quelle attuali: dunque il Sistema di Interscambio sarà confermato nel ruolo di sistema di recapito per tutte le fatture elettroniche, sia verso le verso la Pubblica Amministrazione che tra privati.

 

Cosa bisogna sapere per prepararsi al meglio

In questi anni in Italia si è parlato molto spesso della cosiddetta tax compliance, e di come la fattura elettronica tra privati possa far emergere e ridurre l’evasione nell’ambito del gap relativo all’IVA. L’impatto sarà ancora più evidente da gennaio 2019, quando scatta l’obbligo della fattura elettronica tra le imprese. E sarà un impatto notevole sulle attività di aziende e commercialisti, oltre che sull’economia in generale.

Attualmente le iniziative di controllo fiscale, come ad esempio la riduzione del gap relativo all’IVA (vedi immagine sopra), sono portate avanti dai singoli Stati membri dell’Unione europea e non dalle iniziative armonizzate o guidate della stessa Unione. In altre parole oggi uno Stato membro dell’Unione europea sembra che possa modificare in libertà i controlli in materia di IVA se lo scopo finale delle modifiche è quello di combattere le frodi. In tal senso si sono mossi diversi paesi quali Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Ungheria. In particolare sono stati previsti nuovi adempimenti fiscali aggiuntivi quali:

 

Split payment

Italia, Polonia e Romania hanno iniziato, o annunciato, nuove misure per attuare il principio del “fornitore come responsabile fiscale”. Il campo di applicazione e il metodo variano tra i vari paesi, ma funziona sostanzialmente nello stesso modo, obbligare l’acquirente a dividere il pagamento in due parti:

  • al fornitore viene pagato l’importo relativo alla cessione di beni o prestazione di servizi esclusa l’IVA,
  • l’IVA dovuta viene versata direttamente dal fornitore all’Amministrazione Finanziaria, in un suo conto bancario separato e dedicato esclusivamente a tale scopo.

 

Reverse Charge interno

Con l’espressione inglese “reverse charge” si indica il meccanismo dell’inversione contabile per il quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato, è obbligato ad assolvere l’imposta in sostituzione del cedente o del prestatore. Il meccanismo del reverse charge è stato voluto dall’Amministrazione Finanziaria per evitare che il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi e il cedente o prestatore frodino l’erario, non versando l’IVA o addirittura chiedendone il rimborso. L’amministrazione finanziaria ha così deciso di trasferire i compiti del cedente dei beni o prestatore di servizi al debitore.

Il meccanismo di applicazione è semplice:

  • Il cedente o il prestatore emette la fattura, senza addebitare l’imposta, e indicando la norma che include l’applicazione del reverse charge;
  • Il destinatario integrerà la fattura ricevuta, indicando l’aliquota propria dell’operazione eseguita dal cedente o prestatore, in aggiunta alla relativa imposta e alla registrazione del documento nell’apposito registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, e degli acquisti.

Il regime del reverse charge, partito nel settore edilizio si applica anche in altri settori ed è stato introdotto gradualmente nel nostro ordinamento. In Grecia, ad esempio, lo utilizzano come un modo concentrare la responsabilità per l’elaborazione dell’IVA nella parte che ha più da perdere: l’acquirente.

 

Controlli in fattura in tempo reale

Gli Stati membri stanno attuando, in materia di iniziative antifrode, l’introduzione di nuovi requisiti di fatturazione che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica contenute nella Direttiva IVA. Il quadro di riferimento è molto differente tra Stato e Stato, sono previste diverse modalità d’attuazione della liquidazione delle fatture.

Ciascun sistema dispone di un insieme diverso di regole che richiedono opportunisticamente:

  • elementi legati al mondo della dichiarazione IVA
  • sistemi di autorizzazione reali.

Le differenze esistenti, le questioni di interpretazione legale, la mancanza di maturità e molti aspetti di questi nuovi sistemi di controllo in tempo reale delle imposte correnti, rappresentano un costo aggiuntivo molto elevato sia per quanto concerne i sistemi informatici, sia sui processi aziendali. Ad una prima analisi in realtà sembrerebbe che l’impatto non sia notevole, ma il fatto che queste misure entrano in vigore contemporaneamente rappresentano una consistente modifica organizzativa all’interno di ciascun gruppo nonché un livello, senza precedenti, di costi aggiuntivi per l’applicazione degli obblighi fiscali alle imprese all’interno del mercato economico europeo.

 

Alcuni Brevi chiarimenti

I vantaggi fiscali derivati dall'uso della fattura elettronica B2B

  • Esenzione dallo spesometro 2018 comunicazione fatture.
  • Esenzione dalle comunicazioni acquisti provenienti da operatori di San Marino.
  • Esenzione modello Intrastat.
  • Esenzione dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing.
  • Rimborsi Iva prioritari, entro 3 mesi dalla trasmissione della dichiarazione.
  • Periodo di accertamento ridotto a 4 anni.

E' da ricordare che oltre i diversi vantaggi citati, vi sono quelli portati dalla automatizzazione dei processi per la gestione dei documenti contabili in entrata e uscita, con la conseguenza di una riduzione dei costi e dei tempi, che la Commissione Europea ha calcolato di ben 10 euro di risparmio a fattura.

 

Articolo tratto da Agenda Digitale, di D. Tumietto. "Fattura elettronica B2B, cosa sapere per prepararsi all’obbligo del 2019"