OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI:

IL DECRETO IN DETTAGLIO


 

 

 

Dal 1° luglio 2022 è confermato per i Forfettari l’obbligo di fatturazione elettronica, esteso dunque alle Partite IVA in regime forfettario con la sola esclusione, fino al 31 dicembre 2023, dei soli contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 25mila euro. Il decreto legge 36/2022, attuativo della misura è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di sabato 30 aprile 2022.

 

Il decreto-legge PNRR 2, ora pubblicato in Gazzetta, introduce le preannunciate novità sulla fatturazione elettronica per i forfettari oltre all’obbligo di possesso di Pos. Modificando in parte il calendario delle soluzioni previste per contrastare l’evasione fiscale.

Il decreto prevede la fine dell’esonero dall’obbligo di fattura elettronica per i forfettari, già a partire dal 1° luglio 2022.

Sono presenti però eccezioni: fino al 31 dicembre 2023 sono infatti escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le “micro” partite Iva con ricavi o compensi fino a 25 mila euro. L’obbligo include l’emissione esclusiva di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate è esteso in maniera generalizzata a tutte le operazioni.

Ai contribuenti per cui l’obbligo scatterà il 1° luglio 2022, sarà concesso un “approccio soft” nei primi mesi di esecuzione del nuovo adempimento. Per il terzo trimestre del 2022 (da luglio a settembre), avranno più tempo rispetto agli ordinari dodici giorni prescritti per la fattura “immediata” (articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972). L’emissione della certificazione informatica potrà infatti avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

 

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