La Fatturazione Elettronica: Cosè e come funziona


 

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.

La fattura elettronica dev’essere fatta secondo standard precisi (di FatturaPA, in Xml) e deve essere ricevuta e trasmessa via Sistema di interscambio (SDI). Questa modalità di invio e ricezione rappresenta una delle due caratteristiche che la differenziano dalla comune fattura cartacea. L’altra peculiarità è lo strumento con cui viene realizzata, cioè un computer, un tablet o uno smartphone.

La genesi di questa evoluzione del “modo di fare” fattura è da individuare, a livello europeo, nell’adozione e recepimento della Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. In questa Direttiva si può osservare come siano analoghi gli obiettivi che sono stati poi alla base della FatturaPA, e che possono essere riassunti in questi due punti:

  • generare risparmi derivanti da un incremento dell’efficienza dei controlli finalizzati al contrasto all’evasione e, conseguentemente, avere una migliore allocazione delle risorse disponibili per la gestione della spesa pubblica;
  • dematerializzazione dei processi delle imprese: tale punto porta ad un generale incremento della competitività del sistema paese con benefici che sono decisamente superiori al semplice incremento efficienza degli adempimenti fiscali. Inoltre, anche in ottica di sviluppo del mercato digitale europeo, appare come un passaggio fondamentale per completare il processo di evoluzione verso il digitale da parte di tutte le imprese che troveranno nell’adesione al piano Industria 4.0 la concretizzazione della gestione digitale della produzione (di beni e servizi).

La maggior parte dei vantaggi economici non deriva da minori costi di stampa e spedizione ma dalla completa automazione e integrazione dei processi tra le parti che generano una riduzione e ottimizzazione dei costi (no data entry manuale, no errori registrazioni, no smarrimenti), ridotto rischio falsi e duplicazioni (riconciliazione automatica dei dati e processi autorizzativi con controlli sui dati fattura più efficienti) e riduzione errori nei pagamenti e riduzione dei tempi medi di pagamento.

La fatturazione elettronica permette di inviare e ricevere fatture senza dover stampare sulla carta nessuna fattura, e quindi azzera completamente qualsiasi costo di stampa, eventuale spedizione, e poi i costi di marca da bollo e di uno spazio fisico in cui conservare le fatture cartacee. Insomma, una rivoluzione digitale che permette di inviare fatture in forma elettronica, e di compilarle e mandare a clienti, commercialisti e a tutti i diretti interessati in maniera semplice, virtualizzando tutto e senza necessità di ricorrere quindi alla carta.

 


La fattura elettronica verso la PA


 

La fatturazione elettronica è un sistema che coinvolge diversi attori: il fornitore o il suo intermediario, il Sistema di Interscambio nazionale (SdI) e la Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.

Per prima cosa la Pubblica Amministrazione soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica deve comunicare al proprio fornitore un codice univoco composto da lettere e numeri detto codice ufficio per la fatturazione elettronica.

Questo codice deve essere riportato nella fattura elettronica insieme a Partita IVA, indirizzo, data del documento e tutti gli altri dati rilevanti ai fini fiscali. Una volta compilata, la fattura deve essere firmata digitalmente dal soggetto emittente. Questo garantisce la PA sull'origine di emissione della fattura elettronica.

Una volta firmata, la fattura transita dal Sistema di Interscambio, che per legge è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture emesse verso la PA. Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di snodo tra gli attori interessati e ha il compito di verificare che il formato del documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano completi.

Dopo accurati controlli, grazie all'indicazione del codice univoco riportato proprio sulla fattura elettronica, il Sistema di Interscambio provvede a inviarla alla Pubblica Amministrazione destinataria che, solo dopo le necessarie verifiche, può quindi procedere al pagamento del proprio fornitore.

 


La fattura elettronica B2B


 

La scelta di introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è stato dettato dalla necessità di combattere l’evasione fiscale. L’Italia è il primo Paese europeo ad avere dato il via all’obbligo, perché è lo Stato UE con il maggiore gap Iva: secondo i dati di settembre 2018 della Commissione europea, ammonta a 35,9 miliardi di euro.

L’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso al B2b dalla Legge numero 205 del 2017. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole tecniche con la circolare del 30 aprile 2018.

ll decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 ha ufficializzato l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, indicando alcune novità come le categorie esentate e le proroghe delle sanzioni. La fattura elettronica dal 1 luglio 2019 dovrà essere emessa entro dieci giorni dalla prestazione professionale, per poi essere registrata entro il 15 del mese successivo.

La fatturazione elettronica permette controlli in tempo reale sulla congruità tra l’Iva dichiarata e l’Iva versata, dando la possibilità alle autorità di bloccare in tempi celeri le operazioni sospette.

L’Agenzia delle entrate ha calcolato che sono circa 2,2 milioni i contribuenti esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica. Questi sono:

  • medici, farmacie, e tutti gli altri operatori sanitari come stabilito dal Garante della Privacy a dicembre 2018;
  • imprese o lavoratori autonomi che rientrano nel regime di vantaggio;
  • imprese o lavoratori autonomi che rientrano nel regime forfettario;
  • piccoli produttori agricoli;
  • società sportive dilettantistiche;
  • soggetti non residenti in Italia che effettuano o ricevono operazioni.

Tutte le altre categorie professionali dunque sono soggette all’obbligo. Tuttavia, sono stati individuati tra queste alcuni gruppi di contribuenti che godono di vantaggi, come riportato dalla guida messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate (per gli operatori in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione viene meno l’obbligo di tenere i registri Iva;per gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni)

Dal primo luglio 2018 l’obbligo di emissione della fattura elettronica e delle note di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/72, riguarda tutte le prestazioni aventi ad oggetto:

  • le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore;
  • le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che partecipano ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con un’amministrazione pubblica.

L’esigenza è quella di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e contrastare le frodi IVA che possono insinuarsi nelle varie fasi della filiera.

L’obbligo della fatturazione elettronica in ambito tax free shopping è stato introdotto dall’art. 4-bis del Decreto n. 193/16 pertanto il nuovo obbligo riguarda la fatturazione elettronica per le cessioni di beni di importo superiore alla soglia di 155 euro, IVA inclusa, risultanti da un’unica fattura presso uno stesso punto vendita.

Si ricorda che per l’agevolazione prevista con il tax free shopping, è necessario che per l’acquisto in Italia:

  • il bene sia acquistato da un privato cittadino;
  • l’acquisto riguardi beni, e non di servizi, di importo superiore a 154,94 euro Iva inclusa;
  • il bene sia destinato al consumo personale o familiare;
  • il bene trasportato nei bagagli personali al di fuori della Comunità Europea entro 3 mesi dall’acquisto;
  • venga emessa regolare fattura.

L’emissione della fattura elettronica da opzione diventa come già detto obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita Iva, a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

In primis dunque il contribuente che ha necessità di fare fattura elettronica deve dotarsi di un software per fatturazione elettronica (pc o app mobile) o servizio web (cloud) che gli permetta di creare tale formato di file, i programmi di fatturazione elettronica contemplano in automatico questo passaggio.

 

Le interfacce di questi prodotti sono molte diverse, ma qui proviamo a indicare alcuni aspetti in comune.

Nell’atto di compilazione dell’e-fattura, i dati sono fondamentali e sono in sostanza gli stessi che venivano usati per fare la fattura cartacea. Bisogna specificare:

  • a chi è rivolto il documento (PA o soggetto privato);
  • il tipo di documento che si sta producendo a seconda che si tratti di fatture, note di credito/debito, parcella ed altro;
  • data e numero della fattura: non può essere inserita una data successiva a quella dell’emissione, o una data precedente a quella dell’ultima fattura inviata. Alcuni software predispongono già l’impostazione automatica della data.

Inoltre, il numero della fattura deve essere univoco, progressivo e deve seguire l’ordine cronologico senza interruzioni per periodo di imposta (il periodo di imposta nel sezionale non si indica in caso di numerazione continua, mentre si indica in caso di numerazione annuale).

Il Sistema di interscambio (Sdi) è il sistema attraverso cui inviare la fattura elettronica. Lo Sdi verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali oltre all’indirizzo PEC del cliente al quale recapitare la fattura.

Lo Sdi inoltre controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva o il Codice fiscale del cliente esistano davvero. Una volta superate le verifiche, lo Sdi consegnerà la fattura al cliente inviando una ricevuta di avvenuto recapito al fornitore.

Il periodo di conservazione dell’Agenzia delle entrate dura quindici anni.

 

In caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica, trovano applicazione le sanzioni previste dall’articolo 6 del Decreto legislativo n. 417/97 che dispongono una sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.

Tuttavia, considerando il necessario periodo di rodaggio, il Dl fiscale 2019 introduce l’esclusione delle sanzioni per i primi sei mesi dell’anno, mentre sanzioni ridotte al 20% nell’ultimo trimestre.

 

 

Articolo tratto da Fattura Elettronica "La fatturazione elettronica Cosè e come funziona"